Accesso civico

Accesso civico - art. 5, comma 1 e ss. del D.Lgs. n. 33/2013

L'accesso civico “semplice” è il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati che le pubbliche amministrazioni abbiano omesso di pubblicare pur avendone l'obbligo.

La richiesta di accesso civico è gratuita, non deve essere motivata e sostenuta da un interesse qualificato e deve essere soddisfatta entro 30 giorni con la pubblicazione del documento, dell’informazione o del dato richiesto sul sito internet e la comunicazione del relativo collegamento ipertestuale al richiedente.

La richiesta è gratuita va indirizzata al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT). Può essere redatta sul modulo appositamente predisposto e presentata:

Nel caso in cui il RPCT non comunichi entro 30 giorni dalla richiesta l’avvenuta pubblicazione, il richiedente può ricorrere al soggetto titolare del potere sostitutivo il quale, dopo aver verificato la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione, pubblica tempestivamente e comunque non oltre il termine di 15 giorni, nel sito web www.comune.torrepellice.to.it, sezione Amministrazione Trasparente, quanto richiesto e contemporaneamente ne dà comunicazione al richiedente, indicando il relativo collegamento ipertestuale.

A fronte dell’inerzia da parte del Responsabile della trasparenza o del titolare del potere sostitutivo, il richiedente può proporre ricorso al TAR entro 30 giorni (D. Lgs. 104/2010, art. 116).

Accesso civico generalizzato - art. 5, comma 2 e ss. del D.Lgs. n. 33/2013

L’accesso civico “generalizzato” è il diritto di chiunque di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 33/2013, riconosciuto allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico.

La richiesta di accesso generalizzato è gratuita, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto dalla P.A. per la riproduzione di dati o documenti su supporti materiali.

Le domande non devono essere generiche, ma devono consentire l’individuazione del dato, del documento o dell’informazione per cui si chiede l’accesso.

L’istanza deve essere presentata all’ufficio che detiene i dati, i documenti o le informazioni. Può essere redatta sul modulo appositamente predisposto e presentata:

  • tramite posta elettronica certificata all'indirizzo: protocollo@pec.comune.torrepellice.to.it
  • tramite posta elettronica ordinaria all’indirizzo di posta elettronica relativo all’ufficio che detiene i dati, i documenti o le informazioni.
  • tramite fax al n. 0121-520011
  • direttamente presso l’ufficio protocollo del Comune di Torre Pellice – Via Repubblica 1

 

L’Amministrazione è tenuta a dare riscontro alla richiesta con un provvedimento espresso entro il termine di 30 giorni, termine sospeso fino al pronunciamento degli eventuali controinteressati, che hanno tempo 10 giorni dal ricevimento della comunicazione da parte degli uffici comunali per esprimersi.

Si avvisa che, in presenza di opposizione da parte dei controinteressati, i documenti per i quali è richiesto l’accesso potranno essere forniti decorsi almeno 15 giorni dalla ricezione da parte dei controinteressati della comunicazione del Comune di approvazione dell’accesso.

In caso di diniego totale o parziale dell’accesso o di mancata risposta, il richiedente può presentare richiesta di riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, che decide entro il termine di 20 giorni.

In alternativa può proporre ricorso al TAR entro 30 giorni o al Difensore Civico Regionale, che si pronuncia entro 30 giorni (anche avverso la decisione al Responsabile della trasparenza a seguito di riesame).

In entrambi i casi le modalità di presentazione sono:

  • a mezzo posta o fax presso gli uffici sopra indicati, unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, o direttamente presso tali uffici;
  • per via telematica secondo le modalità previste dal C.A.D. (D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.). Nello specifico:
    • sottoscritte mediante firma digitale o firma elettronica qualificata;
    • trasmesse mediante la propria casella di posta elettronica certificata;
    • sottoscritte e trasmesse via posta elettronica ordinaria unitamente a copia non autenticata del documento d’identità.

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