Bando per l'attribuzione di contributi del fondo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione 2019 e 2020

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Data:

martedì, 25 agosto 2020

CASA

Descrizione

Si rende noto che dal 1° settembre 2020 fino al 30 settembre 2020 sono aperti i termini per la partecipazione al Bando per l'assegnazione di contributi ad integrazione di canoni di locazione per l'anno 2019 e 2020.

 

Per il Comune di TORRE PELLICE:

La domanda deve essere presentata consegnandola di persona all’Ufficio Segreteria del Comune di Torre Pellice (previo appuntamento telefonico da richiedere al n. 0121.950462 o scrivendo a segreteria@comunetorrepellice.it oppure tramite pec all’indirizzo protocollo@pec.comunetorrepellice.it (allegando soltanto file .pdf) entro e non oltre il giorno 30.09.2020.

 

REQUISITI FONDO 2019

 

A pena di esclusione, possono essere accolte le domande di soggetti che, alla data di apertura del presente Bando (1° settembre 2020):

 1. siano cittadini italiani o di uno Stato aderente all’Unione Europea. Possono partecipare anche i cittadini di Stati extra-europei oppure apolidi a condizione di essere in possesso di titolo di soggiorno in corso di validità.

2. abbiano la residenza in uno dei Comuni dell’Ambito n. 48;

3. siano titolari di un contratto di locazione esclusivamente ad uso abitativo, regolarmente registrato e con il canone regolarmente corrisposto, riferito all’alloggio in cui hanno la residenza anagrafica e di categoria catastale A2, A3, A4, A5 e A6 il cui canone annuo, escluse le spese accessorie, non sia superiore a euro  6.000,00

4. siano in possesso di Attestazione ISEE 2020 in corso di validità al momento della presentazione della domanda dalla quale risulti un valore del reddito complessivo uguale o inferiore a euro 13.338,26; l’incidenza del canone di locazione, regolarmente corrisposto nel 2019, e al netto degli oneri accessori sul reddito complessivo risultante dalla attestazione ISEE 2020 deve essere superiore al 28% per cento;

5. non siano assegnatari di alloggi di edilizia sociale e conduttori di alloggi fruenti di contributi pubblici;

6. non siano conduttori di alloggi che hanno beneficiato di contributi erogati dalla Regione Piemonte per contratti stipulati nell’anno 2019 tramite le Agenzie sociali per la locazione (ASLo);

7. non siano conduttori di alloggi che hanno beneficiato di contributi del Fondo per la Morosità incolpevole (FIMI) erogati nell’anno 2019;

8. non siano conduttori di alloggi per i quali hanno beneficiato nell’anno 2019 del reddito o pensione di cittadinanza di cui al  Decreto legge 4/2019 convertito con Legge n. 26/2019;

9. non siano richiedenti nel cui nucleo familiare siano presenti titolari di diritti esclusivi di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su uno o più immobili (di qualunque categoria catastale) ubicati in qualsiasi località del territorio italiano;

concorre a determinare l’esclusività del diritto di proprietà, usufrutto, uso e abitazione, anche la somma dei diritti parzialmente detenuti dai componenti il medesimo nucleo familiare sullo stesso immobile.

La disposizione non si applica:

- nel caso di nuda proprietà;

- nel caso di alloggio che risulti inagibile da certificazione rilasciata dal Comune;

- nel caso il richiedente, legalmente separato o divorziato, per effetto di sentenza o accordo omologato ai sensi della normativa vigente, non abbia la disponibilità della casa coniugale di cui è proprietario.

 

REQUISITI FONDO 2020

 

A pena di esclusione, possono essere accolte le domande di soggetti che, alla data di apertura del presente Bando (1° settembre 2020):

 1. siano cittadini italiani o di uno Stato aderente all’Unione Europea. Possono partecipare anche i cittadini di Stati extra-europei oppure apolidi a condizione di essere in possesso di titolo di soggiorno in corso di validità.

2. abbiano la residenza in uno dei Comuni dell’Ambito n. 48;

3. siano titolari di un contratto di locazione esclusivamente ad uso abitativo, regolarmente registrato e con il canone regolarmente corrisposto, riferito all’alloggio in cui hanno la residenza anagrafica e di categoria catastale A2, A3, A4, A5 e A6 il cui canone annuo, escluse le spese accessorie, non sia superiore a euro 6.000,00

4. siano in possesso di Attestazione ISEE 2020 in corso di validità al momento della presentazione della domanda dalla quale risulti:

fascia a: valore del reddito complessivo riportato nella attestazione ISEE 2020 alla voce SOMMA DEI REDDITI DEI COMPONENTI DEL NUCLEO uguale o inferiore a euro 13.338,26, equivalente al doppio del valore di una pensione minima INPS per l'anno 2019 e incidenza del canone di locazione, regolarmente corrisposto, e al netto degli oneri accessori sul reddito complessivo risultante dalla attestazione ISEE 2020 superiore al 14 per cento;

fascia b: valore del reddito complessivo riportato nella attestazione ISEE 2020 alla voce SOMMA DEI REDDITI DEI COMPONENTI DEL NUCLEO superiore a euro 13.338,26, ma inferiore a euro 25.000 rispetto al quale l'incidenza del canone di locazione, regolarmente corrisposto, e al netto degli oneri accessori sul reddito complessivo risultante dalla attestazione ISEE 2020 risulti superiore al 24 per cento.

Per la fascia b il valore ISEE deve essere inferiore a euro 21.329,17 (limite 2020 per l’accesso all’edilizia sociale).

5. non siano assegnatari di alloggi di edilizia sociale e conduttori di alloggi fruenti di contributi pubblici;

6. non siano conduttori di alloggi che hanno beneficiato di contributi erogati dalla Regione Piemonte per contratti stipulati nell’anno 2020 tramite le Agenzie sociali per la locazione (ASLo);

7. non siano conduttori di alloggi che hanno beneficiato di contributi del Fondo per la Morosità incolpevole (FIMI) erogati nell’anno 2020;

8. non siano conduttori di alloggi per i quali hanno beneficiato nell’anno 2020 del reddito o pensione di cittadinanza di cui al  Decreto legge 4/2019 convertito con Legge n. 26/2019;

9. non siano richiedenti nel cui nucleo familiare siano presenti titolari di diritti esclusivi di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su uno o più immobili (di qualunque categoria catastale) ubicati in qualsiasi località del territorio italiano;

concorre a determinare l’esclusività del diritto di proprietà, usufrutto, uso e abitazione, anche la somma dei diritti parzialmente detenuti dai componenti il medesimo nucleo familiare sullo stesso immobile.

La disposizione non si applica:

- nel caso di nuda proprietà;

- nel caso di alloggio che risulti inagibile da certificazione rilasciata dal Comune;

 

- nel caso il richiedente, legalmente separato o divorziato, per effetto di sentenza o accordo omologato ai sensi della normativa vigente, non abbia la disponibilità della casa coniugale di cui è proprietario.

Documenti

Formati disponibili:
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BANDO

Ultima modifica il 26/08/2020 08:52

DOMANDA

Ultima modifica il 26/08/2020 08:52

Ultimo aggiornamento

Ultima modifica avvenuta il venerdì 19 luglio 2024, 11:18

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Inserito sul sito il mercoledì 26 agosto 2020 alle ore 08:52:39 per numero giorni 1583

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