La legge n.160/2019 all’art. 1 comma 738 dispone l’abolizione della IUC ad eccezione delle disposizioni relative alla TARI e ha istituito la nuova IMU.
Dal primo gennaio 2020 occorre fare riferimento alle singole imposte TARI e IMU in quanto non più componenti della IUC, mentre la TASI è stata abrogata.
Le disposizioni relative alla IUC sono valide per gli anni d'imposta dal 2014 al 2019.
La nuova IMU (Imposta Municipale propria) è disciplinata ai commi da 739 a 783 art. 1 della legge n.160/2019, è un'imposta patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali (salvo che si tratti di un'unita' abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9).
L'impianto normativo ricalca sotto molti aspetti la vecchia IMU, ad eccezione di alcune modifiche, precisazioni ed imposizione a tributo di alcune categorie in precedenza escluse.
Tra queste modifiche si segnala che non è più prevista l'assimilazione ad abitazione principale per gli italiani iscritti AIRE e già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza (dal 2020 dovranno pagare l'IMU). Non è prevista nemmeno l'esenzione per i fabbricati rurali strumentali all'attività agricola, i quali saranno soggetti a tributo seppur con un'aliquota ridotta. Va' precisato che i fabbricati rurali strumentali fino al 2019 pagavano la TASI, in pratica la nuova IMU utilizza l'aliquota ridotta rapportata a quella prevista per la TASI, lasciando invariato il carico fiscale rispetto agli anni precedenti.
Novità per l’anno 2022: la Legge di bilancio 2022 (art. 1 comma 743 della Legge 234/2021) dispone che a partire dal 1/1/2022 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'IMU sia applicata nella misura del 37,5%. Non si tratta di assimilazione all'abitazione principale ma di una riduzione dell'imposta dovuta nella misura del 62,5%. La riduzione si applica solo sull'abitazione e non sulle pertinenze. Quindi hanno diritto alla riduzione IMU i titolari di una pensione internazionale, che hanno lavorato in Stati esteri in convenzione con l'Italia e che sono residenti all'estero. Per beneficiare della riduzione è necessario presentare apposita Dichiarazione.
QUANDO SI VERSA: il pagamento dell'IMU può essere fatto in due rate, la prima entro il 16 giugno e la seconda entro il 16 dicembre di ciascun anno, oppure in unica soluzione entro il 16 giugno. Nel caso di pagamento rateale l’acconto sarà pari al dovuto del primo semestre utilizzando le aliquote e detrazioni dell'anno precedente, la rata a saldo sarà effettuata a conguaglio utilizzando le aliquote e detrazioni definitive deliberate dal Comune. Qualora il Comune abbia già deliberato le aliquote definitive prima della scadenza della rata in acconto, il contribuente può effettuare il calcolo utilizzando le aliquote definitive.
COME SI VERSA: L'IMU è un'imposta in autoliquidazione, pertanto è dovere del contribuente procedere al calcolo del dovuto e al rispettivo pagamento.
Al fine di agevolare i contribuenti nel calcolo dell'IMU, il Comune di Torre Pellice ha messo a disposizione un calcolatore raggiungibile cliccando al seguente link CALCOLO IMU ON LINE, sarà possibile calcolare l’importo da versare e stampare il relativo Modello F24.