Disposizioni Anticipate di Trattamento (DAT)

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Dettagli del documento

A chi è rivolto

Alle persone maggiori di età che intendono fornire indicazioni rispetto al trattamento del proprio corpo, in condizioni nelle quali non siano in grado di esercitare con piena consapevolezza le proprie volontà

Descrizione

Modalità di registrazione delle Disposizioni Anticipate di trattamento (DAT) in Comune

Come fare

...

In previsione di una eventuale futura incapacità di poter esprimere le proprie volontà, la persona interessata chiamata "disponente" può esprimere le Disposizione anticipate di trattamento - Dat.
Tali disposizioni possono essere redatte:

  1. In forma di atto pubblica, vale a dire davanti ad un notaio 
  2. In forma di scrittura privata autenticata. L’autenticazione è fatta dal notaio
  3. In forma di scrittura privata consegnata personalemente dal disponente presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune di residenza del disponente medesimo. Si prevede, quindi, che la disposizione non sia autenticata, ma sia consegnata personalmente (o da persona appositamente delegata in forma scritta) all’Ufficio dello Stato Civile
  4. In forma di scrittura privata non autenticata, ma consegnata personalemente presso le strutture sanitarie

Il cittadino che voglia depositare la propria DAT deve:

  1. redigere la DAT debitamente sottoscritta dal Disponente e dai Fiduciari per accettazione, se nominati dal Disponente;
  2. presentarsi all'Ufficio di Stato Civile,  con documento di identità in corso di validità (la disposizione può essere presentata anche da altra persone con delega scritta dal Disponente, previa verifica della capacità di intendere e volere del disponente da parte dell'Ufficiale di Stato Civile);
  3. consegnare all'Ufficio di Stato Civile l'originale della DAT. Alla disposizione dovrà essere allegata una copia fotostatica di un  documento di identità valido del Disponente e, se nominati dal Disponente, del Fiduciario o Fiduciari. Non è possibile presentare la Disposizione in busta chiusa.
  4. L’impiegato ricevente provvede a registrare la documentazione ricevuta e a depositare la DAT in un luogo sicuro e a trasmetterla alla Banca dati nazionale delle DAT presso il Ministero della Salute. Al Disponente e agli eventuali Fiduciari vengono rilasciate ricevute (avvio di procedimento) dell’avvenuto deposito della Dat.

Si precisa che l'addetto ricevente:

  • non è responsabile di quanto dichiarato nella DAT e dei documenti eventualmente ad essa allegati;
  • non è tenuto a dare informazioni circa la redazione delle DAT stesse.

Il Comune non dispone di moduli per la dichiarazione, che possono evventualmente reperiti in internet.

 

Le disposizioni anticipate di trattamento, comunemente definite "testamento biologico" o "biotestamento", sono regolamentate dall’art. 4 della L. n. 219/2017, entrata in vigore il 31/01/2018

 

Cosa serve

Le Dat vanno consegnate personalmente, o da una terza persona opportunamente delegata, previa verifica della capacità di intendere e volere del disponente da parte dell'Ufficiale dello Stato Civile, presso l’Ufficio di Stato Civile.

Chi le consegna deve essere in possesso:

  1. di un documento di riconoscimento valido;
  2. della delega del disponente con allegata la fotocopia di un documento d’identità dello stesso, qualora la consegna fosse fatta da un soggetto terzo (il deposito sarà possibile solo se il disponente risultasse in grado di intendere e volere a seguito delle verifiche controlli disposti dall'ufficiale di anagrafe).

Per depositare le DAT è necessario compilare e presentare l'istanza di registrazione DAT utilizzando il modulo allegato.

Alla consegna il modulo viene protocollato e viene rilasciata una ricevuta (avvio di procedimento) con l'indicazione dell'Ufficio dove la documentazione è depositata e conservata. L’avvio di procedimento viene trasmesso anche ai fiduciari indicati dal disponente.

Cosa si ottiene

La registrazione della propria dichiarazione nell'apposito registro e la trasmissione della dichiarazione alla Banca Dati Nazionale DAT

Possono accedere ai servizi di consultazione delle DAT registrate alla Banca dati nazionale, attraverso autenticazione SPID o CIE o CNS, il disponente e il fiduciario eventualmente da lui nominato nonché il medico che ha in cura il disponente in situazioni di incapacità di autodeterminarsi ed è chiamato ad effettuare accertamenti diagnostici, scelte terapeutiche o eseguire trattamenti sanitari sul disponente.

Il Decreto n. 168 del 10 dicembre 2019, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 13 del 17 gennaio 2020, disciplina le modalità di registrazione delle DAT nella Banca dati nazionale.

 

Tempi e scadenze

Non sono previste scadenze per la presentazione delle DAT

Quanto costa

Nessun costo

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Pagina aggiornata il 07/03/2024

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