L’articolo 243, comma 2, del d.lgs. 267/2000 dispone che gli enti locali strutturalmente deficitari siano soggetti ai controlli centrali in materia di copertura del costo di alcuni servizi mediante un’apposita certificazione che verifichi che il costo complessivo della gestione dei servizi a domanda individuale, riferito ai dati della competenza, sia stato coperto con i relativi proventi tariffari e contributi finalizzati in misura non inferiore al 36 per cento.
Per l'Ente non sussiste obbligo in quanto non si trova nelle condizioni sopracitate.