stemma della regione
      Regione Piemonte
Accedi ai servizi
Utenti con dislessia
logo del comune
Comune di Torre Pellice
Stai navigando in : Modulistica > Tributi
ap_elezioni.png
Tributi

Ogni tipo di messaggio pubblicitario diffuso attraverso forme di comunicazione visive o acustiche in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile è soggetto al canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria. Se la pubblicità è invece realizzata attraverso il servizio delle pubbliche affissioni è dovuto il relativo canone. Sono rilevanti, ai fini dell'imposizione, i messaggi diffusi nell'esercizio di un'attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni e servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato. Il canone sopra citato è dovuto a favore del Comune nel cui territorio sono effettuate le esposizioni pubblicitarie e le affissioni.
Dichiarazione di esposizione permanente o temporanea di pubblicità
Domanda di annullamento in autotutela
Domanda di rimborso
Tariffe
Ogni tipo di occupazione effettuata, anche senza titolo, su strade, piazze o altre aree pubbliche appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dell'ente, nonché su aree private gravate da servitù di pubblico passaggio legalmente costituita è soggetta al canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria; presupposto per l'applicazione del canone è la sottrazione del suolo pubblico all'utilizzazione diretta della collettività, a vantaggio specifico di alcuni soggetti. Sono soggette anche le occupazioni di soprassuolo e sottosuolo pubblico.
Domanda di annullamento in autotutela
Domanda di rimborso
Domanda occupazione suolo pubblico (presente nella sezione lavori pubblici)
Tariffe

La legge n.160/2019 all’art. 1 comma 738 dispone l’abolizione della IUC ad eccezione delle disposizioni relative alla TARI e ha istituito la nuova IMU.
Dal primo gennaio 2020 occorre fare riferimento alle singole imposte TARI e IMU in quanto non più componenti della IUC, mentre la TASI è stata abrogata.
Le disposizioni relative alla IUC sono valide per gli anni d'imposta dal 2014 al 2019.

La nuova IMU (Imposta Municipale propria) è disciplinata ai commi da 739 a 783 art. 1 della legge n.160/2019, è un'imposta patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali (salvo che si tratti di un'unita' abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9).

L'impianto normativo ricalca sotto molti aspetti la vecchia IMU, ad eccezione di alcune modifiche, precisazioni ed imposizione a tributo di alcune categorie in precedenza escluse.

Tra queste modifiche si segnala che non è più prevista l'assimilazione ad abitazione principale per gli italiani iscritti AIRE e già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza (dal 2020 dovranno pagare l'IMU). Non è prevista nemmeno l'esenzione per i fabbricati rurali strumentali all'attività agricola, i quali saranno soggetti a tributo seppur con un'aliquota ridotta. Va' precisato che i fabbricati rurali strumentali fino al 2019 pagavano la TASI, in pratica la nuova IMU utilizza l'aliquota ridotta rapportata a quella prevista per la TASI, lasciando invariato il carico fiscale rispetto agli anni precedenti.

Novità per l’anno 2022: la Legge di bilancio 2022 (art. 1 comma 743 della Legge 234/2021) dispone che a partire dal 1/1/2022 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'IMU sia applicata nella misura del 37,5%. Non si tratta di assimilazione all'abitazione principale ma di una riduzione dell'imposta dovuta nella misura del 62,5%. La riduzione si applica solo sull'abitazione e non sulle pertinenze. Quindi hanno diritto alla riduzione IMU i titolari di una pensione internazionale, che hanno lavorato in Stati esteri in convenzione con l'Italia e che sono residenti all'estero. Per beneficiare della riduzione è necessario presentare apposita Dichiarazione.

QUANDO SI VERSA: il pagamento dell'IMU può essere fatto in due rate, la prima entro il 16 giugno e la seconda entro il 16 dicembre di ciascun anno, oppure in unica soluzione entro il 16 giugno. Nel caso di pagamento rateale l’acconto sarà pari al dovuto del primo semestre utilizzando le aliquote e detrazioni dell'anno precedente, la rata a saldo sarà effettuata a conguaglio utilizzando le aliquote e detrazioni definitive deliberate dal Comune. Qualora il Comune abbia già deliberato le aliquote definitive prima della scadenza della rata in acconto, il contribuente può effettuare il calcolo utilizzando le aliquote definitive.

COME SI VERSA: L'IMU è un'imposta in autoliquidazione, pertanto è dovere del contribuente procedere al calcolo del dovuto e al rispettivo pagamento.
Al fine di agevolare i contribuenti nel calcolo dell'IMU, il Comune di Torre Pellice ha messo a disposizione un calcolatore raggiungibile cliccando al seguente link CALCOLO IMU ON LINE, sarà possibile calcolare l’importo da versare e stampare il relativo Modello F24.

Calcolo IMU
Calcolo Ravvedimento operoso lungo
Deliberazione aliquote e regolamento IMU (pubblicate sul sito del MEF)
Dichiarazione pensionato estero
Domanda di annullamento in autotutela
Domanda rimborso IMU

Dal 1° gennaio 2014 con la Legge di Stabilità n.147 del 27.12.2013 (art.1, commi dal 639 al 704) è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC) che comprende anche la TARI (Tassa sui Rifiuti).

La legge n.160/2019 all'art. 1 comma 738 dispone l'abolizione della IUC ad eccezione delle disposizioni relative alla TARI. Pertanto dal primo gennaio 2020 la TARI non è più ricompresa all'interno della IUC. La norma non ha modificato l'impianto della TARI, pertanto i presupposti impositivi rimangono invariati e continuano ad applicarsi, per quanto compatibili, regolamenti e delibere ad essa riconducibili.

A partire dal 2020 l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) con la deliberazione n. 443/2019 ha introdotto il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR), il quale reca le disposizioni e i criteri per la determinazione delle entrate tariffarie per l'erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti, finalizzato alla determinazione delle tariffe da applicare, con la deliberazione n. 444/2019 ha introdotto il Testo integrato in tema di trasparenza (TITR) nel servizio di gestione dei rifiuti per il periodo 1 aprile 2020 - 31 dicembre 2023 .

La TARI (Tassa Rifiuti) è destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento di rifiuti e il servizio di spazzamento e lavaggio strade, a carico dell'utilizzatore. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto sull'intero territorio comunale. Principalmente può essere suddivisa in due macro categorie, la prima riferita alle utenze domestiche e la seconda alle utenze non domestiche.

QUANDO E COME SI VERSA: Trattandosi di un tributo non dovuto in autoliquidazione, verrà inviato ai contribuenti un avviso di pagamento con l'indicazione delle scadenze e delle modalità di versamento.

Il pagamento della Tassa Rifiuti può essere effettuato di norma con il modello F24 precompilato allegato all'avviso di pagamento.

Si ricorda che il pagamento della tassa è obbligatorio, previsto dalla normativa statale e la mancata ricezione dell'avviso presso il domicilio non esonera il contribuente dal pagamento. Si invitano pertanto i cittadini che, per qualsiasi motivo, non abbiano ricevuto l'avviso di pagamento TARI presso il proprio domicilio a contattare l'Ufficio Tributi per informazioni e la consegna di un eventuale duplicato.

LA DICHIARAZIONE: La dichiarazione ai fini TARI deve essere presentata, in linea di massima, nel caso di nuove utenze (iscrizioni per immigrazione da altri comuni, formazione di nuovi nuclei familiari, nuove attività, nuovi immobili tenuti a disposizione ecc.) e quando vi siano variazioni rispetto alle utenze già a ruolo (modifica superficie tassabile, ampliamenti, variazioni tipologia di attività, variazioni nei componenti gli occupanti non rilevabili dalle variazioni anagrafiche, voltura utenza, cessazioni, riduzioni ecc.). La dichiarazione deve essere presentata anche per le cessazioni delle utenze, allegando idonea documentazione atta a dimostrare che l'immobile in oggetto non sia suscettibile di produrre rifiuti (slaccio utenze idrica ed elettrica e assenza di arredi) o non si abbia piu' la disponibilita' dello stesso (cessazione contratto di locazione ecc.).

Le riduzioni e/o esenzioni d'imposta hanno efficacia solamente dalla data di presentazione delle rispettive dichiarazioni. Consultare la sezione Modulistica Ufficio Tributi per scaricare il rispettivo modello di dichiarazione.
Per qualunque chiarimento o informazione contattare l'Ufficio Tributi. Per maggiori approfondimenti si rimanda al Regolamento Comunale per la TARI, al sito MEF - Dipartimento delle Finanze per la consultazione della disciplina del tributo, la prassi e normativa di riferimento.

Attivazione utenza domestica TARI
Attivazione/variazione/cessazione UTENZE NON DOMESTICHE (attività commerciali)
Cessazione utenza domestica TARI
Deliberazione aliquote e P.E.F TARI (pubblicate sul sito del MEF)
Dichiarazione di immobile vuoto non utilizzato e privo di utenze
Domanda di riduzione per temporanea indigenza (indicatore ISEE INFERIORE a euro 10.500). L'agevolazione verrà applicata fino all'esaurimento delle risorse stanziate.
Domanda di rimborso
Modulo di reclamo al gestore tariffe TARI e rapporti utenti







Comune di Torre Pellice - Via Repubblica 1 - 10066 Torre Pellice (TO)
  Tel: 0121.953221   Fax: 0121.520011
  Codice Fiscale: 01451120016   Partita IVA: 01451120016
  P.E.C.: protocollo@pec.comunetorrepellice.it - NON accetta messaggi da indirizzo di e-mail semplice ma solo da PEC   Email: segreteria@comunetorrepellice.it